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 le armi....
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cuba
"Caporale"

365 Posts

Posted - 18/11/2008 :  13:20:59  Show Profile  Visit cuba's Homepage Send cuba a Private Message
CIAO RAGAZZI, CREDO SIA D'INTERESSE PER TUTTI.
CIAO
CUBA

Edoardo Mori
Magistrato di Cassazione
Sintesi
del
Diritto delle Armi
Aggiornato al
15 ottobre 2002
Bolzano
2
Questo testo è protetto da copyright,
ma può essere utilizzato
da chiunque per fini non
commerciali e sono lieto che
venga diffuso il più possibile.
Può essere allegato come omaggio
a Riviste.
3
Di tre specie sono al mondo gli ignoranti:
il primo che non sa, il secondo che non vuol
sapere, il terzo che pretende di sapere
(Giambattista Basile - Cunto de li cunti).
PRESENTAZIONE
Queste poche pagine espongono in modo assolutamente
sintetico, ma preciso, il diritto delle armi italiano.
Ogni affermazione, se non ho fornito diversa indicazione,
è basata su precise norme di legge, secondo
l'interpretazione corrente e la prassi delle questure, ed è
quindi incontestabile. Chi ritiene o afferma che le disposizioni
sono diverse, è in errore e deve essere invitato
ad informarsi meglio. Se insiste, rivolgetevi tranquillamente
ad un suo superiore, perché siete dalla
parte della ragione ed egli vi sta danneggiando.
Consiglio di portare sempre con sé una copia di
questo libretto e di farne omaggio a chi deve applicare
la legge sulle armi.
Questo testo è protetto da copyright, ma può essere
4
utilizzato da chiunque per fini non commerciali e sono
lieto che venga diffuso il più possibile. Può essere allegato
come omaggio a Riviste. Io l'ho scritto proprio
perché venga diffuso il più possibile tra gli interessati.
Chi volesse sapere tutto sull'argomento, può consultare
il mio Codice delle Armi e degli esplosivi, Editrice
La Tribuna, in cui vi sono circa 1000 pagine di
esposizione enciclopedica del diritto e della tecnica
delle armi, e circa 800 pagine di leggi.
5
I vari tipi di armi
Con il termine armi la legge si riferisce a:
Armi bianche: spade, pugnali, baionette, tirapugni, bastoni
animati, mazze ferrate, manganelli, storditori
elettrici, bombolette lacrimogene non approvate dal
ministero. Per la Cassazione sono armi i coltelli a
scatto; per le questure essi sono di libera vendita e si
trovano in ogni coltelleria; nel dubbio è meglio non acquistarli
oppure acquistarli con porto d'armi e denunziarli,
senza mai portarli.
Se anteriori al 1890 sono considerate armi antiche.
Armi da sparo: fucili, pistole, lanciarazzi, sia a polvere
da sparo che ad aria o a gas compressi. Si distinguono
giuridicamente in:
• A. da guerra o comuni: Sono comuni tutte quelle
non da guerra, ormai estremamente ridotte: armi a raffica,
fucili d'assalto semiautomatici con elevata capacità
di fuoco, pistole in calibro 9 parabellum.
• A. comuni sportive: quelle classificate come tali
dalla Commissione in appositi elenchi; sono lunghe o
6
corte a canna rigata; i fucili da tiro a volo ricadono tra
le armi da caccia, da cui non si distinguono.
• A. comuni da caccia: tutte le armi lunghe usabili
per cacciare in Italia e cioè quelle lunghe a polvere, sia
a canna liscia (purché il calibro non sia più grande del
12), che rigata; queste, se di calibro pari o inferiore a
5,6 mm devono impiegare una cartuccia con bossolo di
lunghezza superiore a 40 mm. In pratica rimangono
esclusi i calibri 22 a percussione anulare e il 22 Hornet.
Le armi devono avere al massimo tre canne o un caricatore
che non possa contenere, sul terreno di caccia,
più di due cartucce. I fucili a ripetizione manuale possono
contenere nel caricatore più di due colpi, ma si
consiglia di ridurli anch'essi a due. Anche moschetti
militari o fucili d'assalto demilitarizzati sono armi da
caccia.
• Armi lunghe sono quelle la cui canna ha una lunghezza
di almeno 30 cm e in cui la lunghezza totale è
almeno 60 cm; corte sono quelle più piccole (Direttiva
europea).
• A. comuni in genere: tutte le altre, quali pistole da
difesa, armi ad aria compressa non sportive, pistole
lanciarazzi, fucili non consentiti per la caccia in Italia.
• A. antiche: quelle di modello anteriore al 1890,
anche se costruite dopo (ad es. revolver mod. 1889, anche
se costruito nel 1920). Si tenga presente che:
- Le armi ad avancarica costruite fino al 1975 si considerano
antiche (di solito è persino impossibile stabilire
la data di produzione);
7
- Le armi ad avancarica (e quelle a retrocarica) costruite
dopo il 1975 si considerano armi comuni moderne
(cosiddette repliche). Per alcuni tutte le armi a
retrocarica che riproducono armi antiche, ma costruite
dopo il 1890, sono repliche.
Le armi antiche da sparo sono le uniche assoggettate ad
un regine un po' diverso rispetto alle armi in genere:
chi ne detiene più di otto deve richiedere licenza di
collezione; chi ha questa licenza può vendere ed acquistare
armi antiche del genere per cui ha licenza, senza
farne denunzia.
Le armi bianche antiche sono quasi sempre falsi moderni
e conviene considerarle moderne!
• A. liberalizzate: Tutte le repliche di armi ad avancarica
monocolpo e le armi ad aria compressa od a gas
di potenza non superiore a 7,5 Joule sono liberamente
acquistabili presso gli armieri e non vanno denunziate;
possono essere liberamente trasportate. Con esse si
può sparare in qualsiasi luogo non aperto al pubblico e
in poligoni pubblici e privati. Quelle ad avancarica già
detenute prima del 2000 sono liberalizzate senza alcuna
formalità; per quelle ad a.c. il ministero ha introdotto,
forse in modo illegittimo, il controllo del Banco
di Prova. Non sono armi ai fini della legge penale. Possono
essere usate in poligoni pubblici o privati. Non si
può sparare in campagna, perché è luogo aperto al
pubblico; si può sparare in un giardino ben recintato. È
vietato ovviamente cacciare.
8
Strumenti atti ad offendere : non sono armi, ma
strumenti (art. 4 L. 110/1975): i coltelli di qualsiasi genere
e dimensione (v.s. per quelli a scatto), gli archi, le
balestre, i fucili da pesca subacquea, accette, forbici,
punteruoli, ecc. Vale a dire ogni strumento che può ferire,
ma che è destinato ad altro scopo come strumento
sportivo o di lavoro.
Questi strumenti sono liberamente acquistabili e trasportabili;
possono essere portati solo per giustificato
motivo, cioè per essere usati per la loro destinazione
primaria.
Non sono armi, secondo la prassi della maggioranza
delle questure e con piena logica, le spade, le katane, le
sciabole non particolarmente affilate o appuntite, da
considerare o strumenti sportivi o da arredamento o da
uso scenico, o complemento di divisa.
Non sono né armi né strumenti, ma oggetti qualsiasi,
le armi a salve, i giocattoli a forma di arma, le riproduzioni
inerti di armi, le armi disattivate nelle parti essenziali,
[blue]i giocattoli softair; questi oggetti sono liberi del
tutto; se confondibili con armi vere, devono essere
messi in commercio con un tappo o cerchio rosso sulla
bocca della canna, ma l'acquirente può eliminarlo senza
conseguenze, salvo che non usi l'oggetto per commettere
reati.[/
blue]9Parti di armi: sono parti essenziali di armi le canne, le
carcasse, i fusti, i tamburi, le bascule, i caricatori (art.
19 L. 110/1975); le norme europee vi aggiungono l'otturatore
e, per assimilazione, i silenziatori. Non sono
parti di armi quelle che potrebbero appartenere anche
ad un'arma giocattolo o disattivata (calcio in legno,
grilletto, minuterie). Non è parte il tamburo o il caricatore
di un'arma a salve. Le parti essenziali di armi
che non facciano parte di un'arma intera devono essere
denunziate. Vanno denunziati i caricatori e le canne
aggiuntive; queste devono anche recare un numero di
matricola. Non sono parti di arma i riduttori di calibro.
Armi disattivate o inefficienti: un arma si considera
inefficiente in modo irreversibile quando sono rese
inefficienti tutte le parti essenziali; è sufficiente che il
ripristino sia impossibile con la normale attrezzatura di
famiglia (chi ha maggiore attrezzatura, può ricostruirsi
i pezzi!).
Acquisto di armi
Ogni cittadino sano di mente e che non sia pregiudicato
o malfamato o obiettore di coscienza ha diritto di acquistare
armi. Chi è munito di una qualsiasi licenza di
porto d'armi ha già dimostrato all'autorità di essere sano
di mente ed onesto e quindi può acquistare armi e
munizioni di ogni genere nei limiti consentiti. Chi ha
licenza di porto di fucile può acquistare armi corte, e
10
viceversa.
Per le munizioni si veda apposita voce; i limiti per la
detenzione di armi sono:
- Armi sportive, 6 pezzi
- Armi da caccia, senza limite
- Armi comuni in genere, 3 pezzi
Si possono detenere più esemplari dello stesso modello
di arma.
Chi non ha una licenza di porto d'armi deve invece richiedere
apposito nulla osta per ogni operazione di acquisto
di una o più armi. Va richiesto alla questura in
carta libera indicando i motivi (caccia, difesa, sport) e
il tipo di armi che intende acquistare; la questura può
richiedere un certificato si sanità mentale. In alcune
questure si richiede, a chi non ha fatto il militare, il
certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato
dal TSN; è richiesta in contrasto con la legge (art. 8 L.
110/75). In alcune questure, come suggerito dal Ministero,
non richiedono il certificato se il richiedente
rinunzia a detenere le munizioni per l'arma. Ovvio poi
che sarebbe idiota chiedere il certificato del TSN al
maneggio di armi da fuoco, per l'acquisto di un'arma
bianca! Sono illegittime imposizioni circa le modalità
di custodia (arma smontata, arma in cassaforte) apposte
nel nulla osta perché modificano l'atto tipico previsto
dalla legge.
Il nulla osta è gratuito e vale tre mesi per tutto il territorio
italiano. Esso autorizza a trasportare le armi acqui11
state al luogo di detenzione.
Gli obiettori possono ottenere nulla osta solo per acquisto
di armi ad aria compressa non liberalizzate e possono
usare solo armi ad aria compressa o armi liberalizzate.
Possono ottenere licenze di trasporto per le
prime.
I cittadini comunitari non residenti in Italia devono esibire
alla questura il nulla osta del proprio paese.
Denunzia e custodia di armi
Chi è in possesso di armi o loro parti essenziali deve
denunziarle al più presto (due o tre giorni). La denunzia
viene fatta in duplice copia e in carta libera, indicando
dati indicativi delle armi e luogo di loro custodia.
La denunzia viene presentata alla questura o commissariato
del comune di custodia; se mancano, ai Carabinieri.
Essi timbrano l'originale per ricevuta e trattengono
la copia. Il funzionario non può rifiutarsi di
timbrare la denunzia, anche se sbagliata o incompleta,
perché il cittadino ha il diritto di avere la prova di aver
fatto denunzia tempestiva; le correzioni verranno fatte,
se necessario, successivamente. In casi urgenti o di serio
impedimento può essere anticipata per fax.
La denunzia deve contenere anche l'elenco delle armi
già denunziate, specialmente se ad altra autorità. Le
munizioni possono essere denunziate assieme alle armi
o separatamente.
Anche la detenzione temporanea di armi ricevute in
12
comodato va denunziata se supera due o tre giorni; non
va denunziato il prestito fatto in viaggio, durante una
partita di caccia o un turno di gare.
Le armi possono essere detenute e denunziate in luoghi
diversi dalla residenza ed anche in più luoghi diversi
(casa di abitazione, ufficio, negozio, cassetta di sicurezza
in banca, seconda abitazione). Unica cosa da tener
presente è che il luogo in cui si trovano dia sufficienti
garanzie di adeguata custodia. Anche in questo
caso il funzionario non può censurare in anticipo il
luogo scelto per la custodia e rifiutare la denunzia. Se
successivamente accerterà che in concreto le armi siano
mal custodite, denunzierà tale reato.
Nel luogo di denunzia le armi possono essere detenute
cariche e pronte all'uso, perché sono destinate anche
alla difesa abitativa; non devono essere conservate
smontate o chiuse in cassaforte. Importa solo che esse
siano al sicuro da furti quando nessuno è in casa e che
non le usino bambini o minorati. Una casa con finestre
non accessibili e con robusta porta e serrature è un luogo
idoneo per impedire furti. In una casa di campagna
che rimane vuota per parecchi giorni è consigliabile
una cassaforte. L'obbligo di custodia non riguarda (o è
molto attenuato) le parti di armi; perciò l'arma privata
di una parte essenziale richiede minori cautele. Le armi
non vanno lasciate all'aperto in auto.
13
Collezione di armi
Chi intende detenere più di 6 armi sportive o più di 3
armi comuni non da caccia deve munirsi preventivamente
di licenza di collezione; questa ha essenzialmente
lo scopo di accertare che siano adottate misure
di custodia adeguate al numero e tipo delle armi. La licenza
si richiede al questore (unendo due bolli) ed è
gratuita e permanente. Non è richiesta la capacità tecnica.
Si può richiedere la licenza anche se non si intendono
detenere armi fuori collezione. Nulla vieta che
nella richiesta iniziale si indichi il numero presumibile
delle armi che si intendono collezionare in futuro e indicare
misure di custodia già adeguate al numero finale,
così rendendo automatico l'inserimento dei successivi
acquisti.
Ottenuta la licenza si può procedere ai successivi acquisti
chiedendo ogni volta l'inserimento dell'arma o
delle armi nella licenza (due bolli). Alcune questure richiedono
la domanda preventiva, prima dell'acquisto.
In collezione si può tenere un solo esemplare per ogni
modello di arma catalogata; due esemplari con la stessa
denominazione e calibro, se armi precedenti al 1979,
non catalogate; altri esemplari possono essere detenuti
fra quelli fuori collezione.
Non possono essere detenute munizioni pertinenti alle
armi in collezione; il divieto cade se si hanno armi
dello stesso calibro fuori collezione.
Nessuna norma vieta l'uso delle armi in collezione e
14
perciò esse possono essere portate al poligono per tirare
e possono essere date in comodato, se sportive.
Molti questori hanno frainteso la legge e impongono
nella licenza il divieto di uso; è prescrizione illegittima,
ma chi se la ritrova deve osservarla.
Chi trasferisce le armi in altro domicilio deve rinnovare
preventivamente licenza.
La licenza di collezione di armi antiche rare ed artistiche
è gratuita e permanente; le misure di sicurezza possono
essere largamente attenuate; è vietato detenere le
munizioni.
Le armi bianche moderne possono essere detenute in
qualsiasi numero senza licenza di collezione.
Porto di armi
Le armi possono uscire dal luogo in cui sono custodite
e sue adiacenze solo in mano di persona munita di licenza
di trasporto o di porto d'armi. Adiacenze di una
abitazione sono i luoghi esterni direttamente collegati
ad essa e di uso esclusivo del proprietario (aia, cortile,
orto, giardino, atrio, garage, stalle, ecc.) ed a cui è logico
estendere le esigenze di difesa abitativa.
Per ottenere una di queste licenze bisogna non aver
commesso reati gravi ed aver fatto il militare oppure
avere il certificato di idoneità al maneggio delle armi,
dato dal TSN. Inoltre occorre produrre il certificato di
idoneità psicofisica rilasciato dalla ASL.
Alcune persone possono portare armi senza licenza:
15
prefetti, ufficiali di PS, magistrati ordinari, giudici di
pace, magistrati onorari ed amministrativi, dirigenti di
carceri. Altri,
appartenenti a corpi militari o dipendenti da enti pubblici,
portano le armi senza licenza durante il servizio e
secondo i propri regolamenti.
Le licenze di porto d'arma sono:
• Licenza di porto di arma corta per difesa personale;
non esiste più da tempo la distinzione tra pistola
e rivoltella. Viene rilasciata dal prefetto a chi ha
dimostrato bisogno di difendersi (frequente trasporto di
danaro, pericolo di sequestro, possesso di preziosi, professione
a rischio, raccomandati, politici, ecc.). Deve
essere rinnovata ogni anno (€ 88), ma il libretto con la
foto viene rilasciato con la validità di sei anni (un tempo
cinque); ogni anno va inserito il foglietto intercalare
che avrà valore per un anno dalla data del rilascio. Se
non si è pagata la tassa il libretto non vale nulla e non
abilita all'acquisto di armi e al loro trasporto (mia opinione).
Autorizza al porto di armi corte, anche di modello
sportivo, in ogni tempo e luogo salvo che in riunioni
pubbliche (comizi, partite di calcio, discoteche affollate)
e su aeromobili; su treni e mezzi di trasporto pubblico
terrestre statali o regionali e su traghetti delle ferrovie
devono essere scariche e smontate (per le pistole
basta togliere il caricatore).
Autorizza a sparare con arma corta, per sport o per difesa,
ovunque al di fuori di luoghi abitati; nell'abitato si
16
può sparare, ma solo in luoghi chiusi ove sia esclusa la
fuoriuscita di proiettili.
La licenza rilasciata alla guardie giurate è una normale
licenza di porto d'armi a tariffa scontata, non soggetta a
limitazioni temporali (non possono andare in riunioni
pubbliche, ecc., se non in specifico servizio).
La legge prevede una licenza per il bastone animato,
ormai obsoleta.
• Licenza di porto di fucile (anche) per uso di caccia:
originariamente la licenza di porto di fucile per difesa
personale non richiedeva dimostrazione del dimostrato
bisogno; chi intendeva usarla anche per caccia
doveva pagare una ulteriore tassa; da ciò la dicitura.
Alcune questure cancellano la parola "anche", ma ciò
non cambia nulla. Ora il porto per difesa è caduto in disuso
e funzione prevalente della licenza è quella venatoria,
il che non esclude usi secondari.
La licenza ha valore di sei anni e il fatto di non pagare
la tasse annuale di CC.GG. (€ 130) non comporta la
sua inefficacia, ma solo sanzioni amministrative e fiscali;
quindi anche se non si pagano le tasse, il libretto
autorizza a comperare armi e al trasporto di armi e chi
porta il fucile non commette un reato (Cassazione costante).
In questo caso ha comunque valore di licenza di tiro a
volo, per l'appunto gratuita.
La licenza abilita al porto di ogni arma lunga comune
(anche sportiva o non da caccia).
17
I limiti al porto sono gli stessi di cui alle armi corte; in
più vanno osservati i divieti venatori che vietano di
portare fucili carichi in tempo e luoghi di caccia non
consentita e di osservare determinate distanze (violazioni
punite con sanzioni amministrative) e di usare
determinati tipi di armi . Ciò comporta che in alcuni
luoghi e giorni non si può sparare liberamente con
l'arma lunga, salvo che ciò avvenga in luoghi attrezzati
(poligoni, anche privati) oppure sotto il diretto controllo
dell'autorità amministrativa (ad es. gare estemporanee
di tiro, prova di fucili, esami di cacciatori, ecc.)
la quale constati che non si fa del bracconaggio.
Segnalo che il dpr 28 maggio 2001, n. 311 ha previsto
una licenza di porto di arma lunga per difesa, con modalità
per ora non molto chiare. Poco chiare anche le
conseguenze sulle facoltà ricollegate alla licenza di
caccia.
• Licenza di porto di fucile per il tiro a volo: qualcuno
la chiama licenza per il tiro sportivo, ma è dicitura
priva di significato. Quando nel 1967 vennero introdotte
le tasse venatorie regionali si creò questa licenza
per chi voleva portare il fucile, ma non cacciare. Quindi
è una normale licenza di porto che autorizza "il
porto di armi lunghe da fuoco" fino ad ogni campo di
tiro a volo. È gratuita ed ha la validità di sei anni. Non
è richiesta la iscrizione alla FITAV, che è una associazione
privata. I requisiti richiesti sono gli stessi indicati
per la licenza di caccia. Chi ha la licenza di caccia non
18
ha ragione di avere anche la licenza di TAV. Consente
di acquistare e trasportare armi e munizioni di ogni genere
(anche armi corte).
Dall'insieme della legge si comprende che essa consente
il porto solo di fucili a canna liscia. Essa autorizza
chiaramente il porto, ma per prudenza consiglio di
limitarsi a trasportare il fucile. Il titolare può sparare in
qualsiasi poligono, anche privato. Non è consigliabile
di sparare ai piattelli in zona non attrezzata a campo di
tiro.
Trasporto di armi
Trasportare un'arma significa spostarla da un luogo ad
un altro in condizioni tali da rendere materialmente
impossibile di usarla, carica o scarica, in modo rapido;
le armi non devono poter essere usate rapidamente
neppure se ci si trova in situazione di pericolo e quindi
di legittima difesa. Quindi: le armi dovranno essere
smontate in almeno due parti, se l'arma è di tipo scomponibile
(nessun problema per doppiette, sovrapposti,
fucili con otturatore; lo smontaggio potrebbe essere
complicato e quindi non dovuto per pistole, rivoltelle e
semiautomatici); l'arma deve essere scarica, il caricatore
senza cartucce e le munizioni devono essere a parte
o, se assieme alle armi, imballate a parte. Le armi dovranno
essere in un contenitore chiuso a chiave oppure
in un involucro ben legato con cinghie o corde. Questo
in linea di massima perché, ad esempio, se l'arma è im19
ballata come se dovesse essere spedita, si può fare a
meno di smontarla; se l'arma è priva di un pezzo essenziale,
si può fare a meno di imballarla accuratamente,
ma basta che sia in un involucro. Per armi da tiro può
bastare anche l'apposita valigetta, chiusa a chiave e
senza munizioni nel caricatore. La cosa importante è
che chi controlla il trasporto possa constatare che effettivamente
per poter impugnare l'arma occorre una
serie di operazioni non eseguibili in poche decine di
secondi.
Le regole esposte valgono se si è autorizzati al trasporto;
chi trasporta illegalmente dovrà fornire una
prova molto più convincente! Infatti un bracconiere
non può andare nel bosco con un fucile ben imballato,
appostarsi in attesa di un cervo e, se scoperto, sostenere
che egli l'arma la stava solo trasportando! La sua condotta
in questo caso dimostra che egli aveva l'arma allo
scopo di usarla (= portarla) e pertanto verrà giustamente
condannato per porto illegale d'armi.
Per trasportare armi in genere occorre essere muniti:
- Di apposita licenza di trasporto rilasciata dal questore;
è gratuita (pagamento di due bolli) e deve indicare
giorno e mezzo del trasporto; si può trasportare a
mezzo corriere (ma pochi accettano armi) o con il
mezzo proprio; in questo caso chiedere espressa autorizzazione.
- Di una qualsiasi licenza di porto d'armi (ivi compresa
quella per tiro a volo); questa autorizza a tra20
sportare fino a sei armi alla volta, proprie o ricevute in
comodato, oppure un numero illimitato di parti d'armi.
Le armi possono essere trasportate, usando la dovuta
diligenza nella custodia, dove pare e piace (altra abitazione,
poligono, armeria). Attenzione a non impugnare
l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico perché si
avrebbe un porto; è dubbio se si possa usare l'arma trasportata
nel luogo privato altrui (es. trasporto di arma
per sparare nel poligono privato di un amico).
Vi sono poi licenze di trasporto limitate e sono:
- La licenza di trasporto di armi sportive: essa viene
rilasciata dal questore, è gratuita ed ha validità di un
anno. Occorre il certificato di idoneità psicofisica (si
può usare lo stesso utilizzato per iscriversi alla soc.
sportiva), ma non è richiesto il certificato di abilità al
maneggio delle armi; occorre inoltre l'attestazione del
TSN o di altra federazione sportiva di tiro affiliata al
CONI, da cui risulti la partecipazione ad attività sportiva.
La licenza non deve elencare le armi da trasportare
perché le armi sportive possono essere prese in comodato.
La licenza autorizza al solo trasporto di un massimo di
sei armi sportive su tutto il territorio italiano, senza limitazioni
(non solo per andare ad un poligono). Non
autorizza all'acquisto in armeria di munizioni.
- La cosiddetta carta verde: chi frequenta il TSN ha
diritto di ottenere la licenza di trasporto di armi al
TSN; è una carta di riconoscimento rilasciata dal Presi21
dente e vidimata dal questore; autorizza esclusivamente
a trasportare al poligono a cui si è iscritti, o a quelli in
cui si vada per gare sociali, armi del tipo consentito nel
poligono, anche se non sportive (art. 76 Reg. TULPS).
Vendita o cessione di armi
Il privato può cedere armi solo a persona legittimata ad
acquistare e quindi munita di nulla osta all'acquisto o di
porto d'armi. Occorre redigere una dichiarazione scritta
congiunta, con data ed ora, in cui l'acquirente dichiara
di ricevere l'arma. Chi cede deve denunziare al più presto
(meglio entro il giorno dopo) la cessione allegando
la dichiarazione e la descrizione o fotocopia del documenti
di legittimazione dell'acquirente.
La cessione temporanea, il prestito, si chiama comodato;
esso può essere fatto solo per le armi sportive o da
caccia; chi riceve l'arma in comodato dovrebbe denunziarla
(vedi sopra). Se si vuole prestare una pistola non
sportiva ad un amico occorre cedergliela come al punto
precedente e poi riacquistarla, se legittimati entrambi .
È vietato ai privati acquistare armi da sparo per corrispondenza
senza licenza del prefetto: vale a dire che
non si possono spedire armi ad un privato se questi non
ha la licenza del prefetto; altrimenti l'acquirente deve
venirsi a prendere l'arma oppure bisogna organizzare lo
scambio tramite armieri.
22
Esportazione di armi
L'esportazione definitiva avviene su licenza del questore.
- Per l'Esportazione temporanea in paesi extracomunitari
oppure in paesi comunitari per chi non ha la Carta
Europea; per le armi da caccia (anche se non consentite
come tali in Italia) occorre licenza del questore valida
90 giorni dal rilascio; bisogna avere licenza di caccia
rinnovata; per le armi sportive occorre dichiarazione
delle federazione a cui si è iscritti relativa alle gare a
cui partecipare e alle armi da usare; essa viene vidimata
dal questore e vale come licenza di 90 giorni. Le
armi (massimo 3 + 200 cartucce da caccia oppure 1000
per tiro sportivo), sia in uscita che in entrata, vanno
presentate al posto di polizia di frontiera.
- Esportazione mediante Carta Europea: Le armi sono
elencate sulla C.E. Per armi da difesa occorre il consenso
preventivo dello Stato comunitario di destinazione.
Per le armi da caccia o tiro a volo occorre essere
muniti di licenza di porto di arma lunga valida in Italia
(non è necessario, per quella da caccia, aver pagato le
tasse venatorie e (ma solo a mio parere), neppure il
rinnovo annuale). Per le armi sportive non occorre anche
una licenza che abiliti al trasporto poiché la C.E. è
già una licenza di trasporto. La regolamentazione non
è delle più chiare.
La Carta Europea viene rilasciata dal questore ed è va23
lida fino alla scadenza delle licenze di porto o di trasporto
cui è abbinata, ma non oltre 5 anni. È gratuita.
Importazione di armi
L'importazione temporanea dall'estero è regolata come
l'esportazione; chi entra deve presentare le armi alla
polizia e denunziare dove le deterrà. Le armi non devono
recare il numero di catalogo.
L'importazione definitiva richiede la licenza del questore
(del prefetto oltre tre pezzi nel corso di un anno
solare). Le armi devono essere catalogate e recare il
marchio di un Banco di Prova riconosciuto; se il numero
di catalogo non vi è stato inciso o se il marchio del
Banco non è riconosciuto, vengono inviate a Gardone
VT per la regolarizzazione. Talvolta conviene farle
transitare per il Banco di un paese europeo meno formalista.
È vietata (art. 49 Reg. TULPS), salvo che ai collezionisti
di armi antiche e rare, l'importazione di armi bianche;
ne è (per logica) consentita però l'importazione ai
commercianti.
Segni distintivi
Le armi devono recare dei marchi che consentono di
identificarle.
La matricola deve comparire su tutte le armi, anche
quelle ad aria compressa non liberalizzate, prodotte
24
dopo il 1920. Se la matricola non è abrasa, la sua mancanza
è la prova migliore che l'arma è anteriore al
1920. Può essere apposta su qualsiasi parte in metallo
dell'arma; la canna, anche se mobile, non deve necessariamente
recare la matricola. Solo le canne intercambiabili
prodotte dopo il 1920 debbono recare un numero;
sono tali le canne ulteriori di un'arma, rispetto a
quella di base. Non è vietato scrivere numeri su di
un'arma al fine di individuarla.
Il marchio o sigla (nome o simbolo) che individua il
produttore od importatore e il numero di catalogo, che
devono essere apposti solo sulle armi poste in commercio
dopo il 1° ottobre 1979.
Le armi poi, ma non tutte, recano il marchio del Banco
di Prova; questo non è un segno distintivo (art. 13 L.
110/1975) la cui mancanza rende clandestina l'arma; un
tempo armi importate per uso privato ne erano legittimamente
prive, così come le armi ex militari (contra la
Cass., ma ha preso un abbaglio).
Le armi prive di uno segno distintivo, se prescritto, non
possono essere regolarizzate.
Modifica di armi
È vietato alterare le armi mediante alterazione della
meccanica in modo da aumentarne la potenzialità o facilitarne
porto od occultamento. Quindi è vietato accorciare
notevolmente la canna, ma è consentito un taglio
di qualche cm per riparazioni; è vietato aumentare
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il calibro, trasformare l'arma da semiautomatica a raffica,
rendere il calcio pieghevole; non è vietato montare
accessori quali cannocchiale, variatore di strozzatura,
contrappesi, congegni di mira; non è quindi vietato filettare
la canna per montare tali accessori. Non sono
vietate alterazioni che non incidano sulla meccanica e
alterazioni che non aumentino potenza o occultabilità.
È consentito alesare e ritubare una canna perché ciò ne
diminuisce la potenzialità. La modifica del calibro va
denunziata.
Eredità di armi
Chi alla morte di un soggetto che deteneva armi regolarmente
denunziate diviene erede o si trova comunque
in possesso delle armi, deve fare sollecita denunzia
delle armi, assumendone la custodia; se nessuno se ne
assume la custodia le armi devono essere consegnate in
custodia a P.S. o C.C. (meglio chiedere che vengano a
prendersele o che autorizzino il trasporto). Se l'interessato
richiede il nulla osta o ha porto d'armi, può intestarsi
le armi definitivamente. È priva di senso la richiesta
del consenso di tutti gli eredi perché è questione
civilistica che non riguarda l'autorità di P.S. Se il
funzionario insiste, limitarsi alla intestazione provvisoria!
26
Rinvenimento armi
Chi rinviene armi o loro parti nascoste da lungo tempo,
di cui si ignora chi fosse il detentore, deve denunziare
il rinvenimento all'autorità di PS che può prendere in
custodia le armi o affidarle a chi le ha rinvenute. Questi
è il proprietario delle armi rinvenute secondo le norme
del Cod. Civile e ha diritto di averle in restituzione se
le armi non risultano essere corpo di reato. Perciò
l'autorità di P.S. ha due possibilità: o individua dei reati
a carico di qualcuno ed allora sequestra le armi e le invia
all'autorità giudiziaria che poi provvederà sulla loro
destinazione, oppure, fatte le indagini, le restituisce al
rinvenitore (che potrà disporne a suo piacimento). Non
può trattenerle per la demolizione se non con il consenso
del rinvenitore che rinunzia ad esse. Armi sicuramente
abbandonate da lungo tempo non sono oggetto
di alcun reato perché non vi è la prova che nel momento
in cui furono nascoste esse fossero detenute illegalmente.
Per armi recenti è invece certo che qualche
reato vi è (ad es. omessa denunzia di smarrimento!).
Sparare in campagna
Chi ha licenza di porto di un dato tipo di arma può sparare
con esse all'aperto dove gli pare. Non vi sono
norme che vietino di aprire poligoni privati in cui potrà
sparare solo chi ha detta licenza (chi ha licenza di caccia
con arma lunga, chi ha licenza per pistola con arma
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corta). Uniche norme da osservare per lo sparo con armi
lunghe sono quelle venatorie (vedi sopra, sub licenza
di caccia). È vietato sparare all'aperto in luogo abitato;
non è vietato sparare in luogo chiuso, se non si inquina
o disturba. Con la licenza per il tiro a volo è consigliabile
non sparare fuori dai campi attrezzati.
Sparare al TSN
Chi è iscritto ad un TSN può sparare con ogni tipo di
arma, osservate le disposizioni vigenti per quel poligono.
Può acquistare munizioni dal poligono, ma deve
consumarle al suo interno; può prendere in prestito le
armi del poligono, anche se non sportive e può usare le
armi di altri tiratori, anche se non sportive. Deve osservare
le disposizioni impartite dal direttore o dall'istruttore
di tiro. Questi sono muniti di licenza gratuita rilasciata
dal sindaco in base a dichiarazione del presidente
della sezione che dichiara che essi potranno svolgere i
suoi compiti.
Munizioni
Munizioni sono le cartucce a palla o a salve destinate a
caricare armi da sparo (non quelle per le armi a salve
che sono libere). Sono:
- per arma lunga, quelle nate per essere usate in fucili
o carabine; le munizioni 22 long rifle, come dice il
nome e la loro storia, sono munizioni per carabina.
28
- per arma corta, quelle nate per essere usate in pistole;
- a palla quelle che montano un proiettile unico;
- a munizione spezzata, quelle che contengono nel
bossolo più palle di piombo (pallini; la legge ignora la
distinzione commerciale fra pallini e pallettoni).
La legge vieta i proiettili a punta cava (detti ad espansione),
a nucleo perforante, traccianti, incendiari, a carica
esplosiva.
Acquisto: come per le armi. Chi è iscritto al TSN può
acquistare lì, liberamente, le munizioni per sparare, ma
deve consumarle entro il poligono.
Denunzia: non va denunziato l'acquisto, ma la detenzione;
chi compera le munizioni (o polvere da sparo) e
le usa, non deve denunziarle; chi ha denunziato delle
munizioni e le spara o le usa altrimenti, non deve denunziare
che sono diminuite e non deve denunziare il
reintegro del quantitativo iniziale (Cassazione costante).
Chi ha armi denunziate e detiene non più di mille cartucce
da caccia a munizione spezzata non è obbligato a
denunziarle. La Cassazione dice che è lecito non denunziare
fino a gr. 1785 di polvere occorrenti per caricare
le mille cartucce "esenti". Si possono detenere
munizioni anche per armi che non si possiedono. I
collezionisti non possono detenere munizioni pertinenti
alle armi in collezione, salvo che abbiano arma in
eguale calibro fuori collezione.
29
Quantitativi: non occorre licenza di deposito per detenere
un quantitativo massimo di 200 cartucce per arma
corta + 1500 cartucce per arma lunga a palla o a munizione
spezzata oppure 5 kg di polvere da sparo; chi detiene
sia cartucce che polvere deve conteggiare la polvere
entro le cartucce; si consiglia in tal caso di non
detenere più di 200 colpi per arma corta + 1000 per
arma lunga + 3 kg di polvere. Chi vuol detenere quantitativi
superiori deve richiedere licenza di deposito di
esplosivi.
In alcune questure si impone un limite di acquisto annuo
per le cartucce a palla: è una limitazione illegittima
perché la legge 306/1992 che la prevedeva non è mai
entrata in vigore per mancanza del regolamento. Chi si
ritrova il limite sulla licenza deve però osservarlo.
Più persone coabitanti possono detenere ciascuna il
quantitativo consentito, ma in locali separati.
Trasporto: le munizioni e la polvere, nelle misure sopra
indicate, possono essere liberamente trasportate dal
loro detentore.
Ricarica: le munizioni possono essere ricaricate in casa;
non devono essere denunziati bossoli, inneschi,
proiettili ed altri componenti diversi dalla polvere.
Impiego: Per difesa personale può essere utilizzato
qualsiasi tipo di proiettile, salvo quelli a punta cava;
possono essere usate anche munizioni a pallini.
Munizioni da guerra: Sono ormai molto poche e ne è
vietata la detenzione. Tra i calibri per pistola sono ancora
considerate tipo guerra quelle in cal. 9 para o Lu30
ger se con il proiettile camiciato; con proiettile non
camiciato sono in vendita come munizioni comuni. Tra
le munizioni per carabina sono tipo guerra quelle nei
calibri in uso alla NATO e, in particolare, il 7x62 NATO.
Identica cartuccia è però in vendita come 308
Winchester con palla non totalmente camiciata. Le
scritte sul bossolo non sono rilevanti e perciò bossoli
marchiati Nato possono essere ricaricati con palle consentite.
Sono ovviamente da guerra le munizioni per mitragliatrice
o artiglierie. Il Ministero ha stabilito che i bossoli
da guerra sparati non sono praticamente ricaricabili e
sono perciò liberamente detenibili.

Edited by - cuba on 18/11/2008 13:24:58

kojiro
"Trebinarirossi"

2053 Posts

Posted - 18/11/2008 :  13:47:27  Show Profile  Visit kojiro's Homepage Send kojiro a Private Message
e mo ditemi che l'avete letto x intero!! nn ci credo ma nemmenoooo

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Fez
Imperatore di Franic

8721 Posts

Posted - 18/11/2008 :  16:45:29  Show Profile  Visit Fez's Homepage Send Fez a Private Message
il decreto mori è scaricabile dal nostro sito da molti anni ormai alla pagina SUPPORTO.

vedo che molti di noi lupi hanno letto almeno una volta il sito eh??! :)



Se non ci fossero tante pecore, non ci sarebbero tanti lupi.
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Alberto65
"Ufficiale"

1381 Posts

Posted - 19/11/2008 :  18:19:06  Show Profile  Visit Alberto65's Homepage Send Alberto65 a Private Message
dico la verità dopo aver letto 8 righe mi è venuto lo stimolo e sono andato in bagno ...

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FOX
"Sergente"

912 Posts

Posted - 19/11/2008 :  18:28:32  Show Profile  Visit FOX's Homepage  Send FOX an ICQ Message Send FOX a Private Message
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz......................zzzzzzzzzzzzzzzzzzz.................zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.....................ronf

FOX
Sicut Nox Silentes


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Jollyroger
Socio onorario LGM

3910 Posts

Posted - 19/11/2008 :  18:37:48  Show Profile  Visit Jollyroger's Homepage Send Jollyroger a Private Message
quote:
Originally posted by kojiro

e mo ditemi che l'avete letto x intero!! nn ci credo ma nemmenoooo


Scherzi? ancora un po' e non avrei letto nemmeno il tuo, di post...




--Fiero di essere un Lupo--
- "Hai presente il Mar Morto? Beh, l'ho ucciso io..."
- "War is not about technology or toys. War is about Killing."
- "Perchè in questo ambiente se fai troppo passi per scemo, montato, bisognoso di platea"
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cuba
"Caporale"

365 Posts

Posted - 24/11/2008 :  18:14:46  Show Profile  Visit cuba's Homepage Send cuba a Private Message
e io che volevo fornire un servizio intelligente.....
la prossima volta mi faccio i ca...cci miei !!!!!

ciao ragazzacci
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Jordan
"Sergente"

879 Posts

Posted - 25/11/2008 :  10:40:28  Show Profile Send Jordan a Private Message
ok ok bastava dire 1 j ok oltre no.
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