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LORENTZ
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Posted - 17/02/2010 : 20:07:48
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Constatate le violazioni degli articoli 2 e 10 del Regolamento interno qui di seguito citati ....
Art.2 - ASG Con il termine ASG (Air Soft Gun) viene indicato il giocattolo utilizzato per partecipare al gioco. Mediante l'uso di diversi sistemi di spinta -meccanici, elettromeccanici o con l'uso di gas- l'ASG espelle uno o più pallini (detti da ora in poi "BB") dalla parte frontale in direzione degli altri giocatori. Tale ASG deve essere conforme in tutto alle leggi e regolamenti vigenti e ciò sotto la personale responsabilità di chi lo trasporta ed usa sul campo di gioco. Non sono quindi ammessi giocattoli modificati al punto di superare il limite di legge di 1J (quantità di energia del pallino misurata all'uscita dalla canna). Non sono ammessi neanche i giocattoli autocostruiti o importati senza aver prima ottenuto l'omologazione presso il Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia. L'ASG è l'unico sistema di marcatura del bersaglio utilizzabile in gioco. L'ASG può essere utilizzata esclusivamente durante le sessioni di gioco o di prova delle stesse, senza utilizzarle MAI contro cose, persone od animali che si trovino all'esterno dell'area di gioco o all'interno di questa senza partecipare allo stesso. Le ASG vanno trasportatate riposte in modo opportuno in borse, astucci od altro, in modo da non creare ingiustificato allarme durante il percorso deposito-campo di gioco e viceversa.
Art. 10 Provvedimenti disciplinari In caso di colpa od inadempienza, su iniziativa di uno qualsiasi dei Consiglieri (il Presidente è considerato a tutti gli effetti il primo dei Consiglieri) e che vi sia stata o no una precedente segnalazione da parte di Soci Ordinari o Terze Persone, il fatto può essere segnalato al Consiglio in sessione plenaria anche differita (intendendo con ciò l’uso di strumenti tecnologici atti a diffondere i contenuti del rilievo ed a raccogliere il giudizio dei singoli Consiglieri: vedi ad esempio le video conferenze, l’uso di chat, del forum, delle e-mail) che deciderà l’eventuale sanzione solo ed unicamente all’unanimità. Le sanzioni applicabili sono:
.1-la censura del comportamento ritenuto scorretto, con richiamo non ripetibile alle regole dell’Associazione. In caso di eventuale ulteriore richiamo, il deferimento porterà alla sospensione come da punto .2
.2-la sospensione del Socio riconosciuto colpevole per un numero di giorni definito in base alla gravità del fatto
.3-l’espulsione dall’Associazione del Socio ritenuto colpevole, con effetto immediato e senza riconsegna delle quote associative eventualmente versate, neanche per la parte ritenuta non goduta .
Il Consiglio dei Lupi ha deciso di aprire un provvedimento disciplinare nei confronti dei soci Carlos ed Alberto 65 in seguito ai fatti accaduti in data 7 febbraio 2010 sul campo di Cairate 2.
Il Supremo Consiglio dei Lupi, all' unanimità, ha cosi deliberato :
-Socio Alberto 65 : 2 giornate di sospensione (una già scontata).
-Socio Carlos : ESPULSIONE immediata dai LGM.
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